IL GIUDICE CONCILIATORE Successivamente oggi 5 aprile 1993 alle ore 16, avanti al giudice conciliatore, a seguito di avviso di comparizione notificato alle parti in data 25 marzo 1993, sono comparsi per Palma Enrico il dott. proc. Massimiliano Casarola e per Dragoni Mario l'avv. Piero Barcellesi. Quest'ultimo insiste come da verbale 14 luglio 1992, il dott. proc. Casarola si rimette. Dato atto decide come segue: il convenuto Mario Dragoni si e' impegnato ad effettuare la consegna di certificati di credito del Tesoro per otto milioni, mettendoli a disposizione dell'attore dott. Enrico Palma presso uno sportello bancario della provincia di Milano. Il dott. Palma afferma che l'obbligo non e' stato adempiuto perche' i titoli sono stati depositati presso uno sportello bancario di Codogno, in provincia di Lodi. Argomenta il Dragoni nella propria comparsa: "E' vero che Codogno appartiere alla provincia di Lodi, di recente istituita, ma e' vero che anche la istituzione della provincia e' oggetto di contestazioni, non solo a livello politico, ma anche con riferimento alla stessa sua conformita' alla Costituzione repubblicana. Peraltro la causa non puo' essere decisa senza che venga risolto il problema di costituzionalita', essendo dovuta, o non dovuta la penale della quale e' discussione, a seconda che Codogno sia da considerare nelle (in ipotesi validamente costituite) provincia di Lodi, od invece ancora nella provincia di Milano". Le questioni di costituzionalita' sollevate dal Dragoni, come illustrato in un parere legale agli atti, sono cosi' sintetizzate nella rammentata comparsa di risposta del medesimo Dragoni: 1) dubbia costituzionalita' dell'art. 63, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (che prevede delega legislativa per "istituzione di nuove province (tra l'altro segnatamente della provincia di Lodi) .. per .. le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata formale iniziativa .."), in ragione della probabile insuscettibilita' di delega legislativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali (violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 133 della Costituzione; 2) probabile incostituzionalita' del decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, anche per eccesso di delega rispetto agli artt. 63 (secondo e terzo comma) e 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sotto i seguenti profili: 2/1) espressione del parere della regione Lombardia, di cui al secondo comma dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, oltre il termine dei sei mesi dell'entrata in vigore della legge medesima, quindi probabile violazione dell'art. 63, secondo comma; 2/2) espressione del predetto parere da parte della giunta regionale della Lombardia, anziche' da parte del consiglio regionale, con verosimile inosservanza dell'art. 6 dello statuto della regione Lombardia approvato con legge 22 gennaio 1971, n. 339; 2/3) recepimento, quali "iniziative" dei comuni, di cui all'art. 133, primo comma, della Costituzione, con violazione probabile di tale norma, di deliberazioni dei consigli comunali interessati, anteriori di circa 10 anni, pertanto inattuali, quanto a premesse demografiche, sociali, politiche ed economiche, inoltre non correlate ai "criteri ed indirizzi" di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e pertinenti comunque un'area territoriale diversa di quella che e' stata costituita come provincia di Lodi dal decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251 (probabile violazione anche dell'art. 16, secondo comma, citato); 2/4) istituzione della provincia di Lodi anteriormente alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Milano ed in ogni modo senza valutazione della compatibilita' della istituzione della nuova provincia con la predetta, futura area metropolitana; probabile violazione del secondo comma dell'art 63 della legge di delega 8 giugno 1990, n. 142. Le questioni di costituzionalita' sintetizzate nei termini che precedono, non si appalesano infondate e sono d'altra parte rilevanti per la decisione della causa come sopra osservato.